Procedure Operative che regolano il congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei
figli in favore dei lavoratori dipendenti.
Il delicato periodo legato all’avvio del nuovo anno scolastico con la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado ha determinato anche l’adozione di maggiori tutele per i genitori lavoratori degli studenti frequentanti.
Proprio su questo specifico aspetto è intervenuto il legislatore con l’approvazione del Decreto Legge 8 settembre 2020, n.111 che ha disciplinato la possibilità per i genitori/lavoratori di poter assistere i propri figli/studenti nel caso in cui questi ultimi fossero posti in quarantena in seguito a contatto all’interno del plesso scolastico.
Per dar seguito al Decreto Legge, lo scorso 2 ottobre con la circolare n.116, l’Inps ha reso note anche le procedure operative che regolano il congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall’art. 5 del DL 8 settembre 2020 n. 111.
È bene evidenziare che l’articolo 5 del DL 8 settembre 2020, n.111 individua in modo inequivocabile nello smart working per i genitori/lavoratori la prima forma di tutela per gli studenti/figli soggetti a quarantena a seguito di contatto all’interno del plesso scolastico, garantendo quindi ai genitori la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile.
Qualora l’attività svolta dovesse risultare incompatibile con lo smart working, I genitori avoratori dipendenti pubblici e privati, hanno la possibilità di usufruire del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli, consistente in un periodo di astensione dal posto di lavoro corrispondente al tempo disposto dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto nel rovvedimento del Dipartimento di prevenzione ASL.
Lo stesso congedo è usufruibile dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, per i figli minori di 14 anni di età.
Pertanto, al compimento del 14° anno di età il congedo non può essere usufruito.
Possono usufruire di tale congedo solo i genitori conviventi con i figli, per convivenza si intende che i figli abbiano la stessa residenza del genitore richiedente, quindi entrambi abitino nella stessa abitazione.
Si ricorda che il congedo può essere richiesto per un solo genitore, per tutto il periodo di quarantena o per una parte della stessa.
La fruizione del congedo può essere alternata tra entrambi genitori in modo da prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
Fermo restando l’impossibilità di essere usufruito negli stessi giorni da entrambi i genitori.
Per i giorni di congedo è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere usufruito se uno dei due genitori conviventi:
- usufruisca del congedo parentale “classico” maternità o paternità per lo stesso figlio minore;
- sia disoccupato o non svolga alcuna attività lavorativa
- sia beneficiario di strumenti a sostegno del reddito, NASPI o cassa integrazione
- presti attività lavorativa in modalità agile
- abbia un lavoro part-time e intermittente, incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale.
La presentazione della domanda del congedo per i lavoratori dipendenti privati deve essere presentata
esclusivamente in via telematica attraverso il sito INPS, tramite PIN rilasciato dall’Istituto oppure SPID, CIE,
CNS.
In alternativa si può presentare domanda gratuitamente tramite Patronato ITAL.
I dipendenti pubblici devono presentare domanda tramite le amministrazioni di appartenenza.