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ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI GENITORI

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ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI GENITORI/LAVORATORI DI
FIGLI MINORI (ART.22 DL RISTORI 28/10/2020)

 

L’art. 22 del Decreto Legge Ristori, approvato lo scorso 28 ottobre, ha ampliato le tutele dei
lavoratori sia pubblici che privati per la cura dei figli minori, estendendo sia la fascia di età che le
casistiche in cui la norma è applicabile rispetto a quanto previsto dall’art.21 bis del decreto Agosto,
convertito con modifiche nella legge n.126 del 13 ottobre 2020.
L’art. 22 del Decreto Legge Ristori estende al genitore lavoratore dipendente, con figlio convivente
minore di 16 anni (prima era il minore di 14 anni) la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio,
così come disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ ATS, in seguito a contatto verificatosi
all’interno del plesso scolastico, nonché nello svolgimento di attività sportive di base, attività
motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati.
Inoltre nel caso in cui il contatto sia avvenuto all’interno di strutture regolarmente frequentate per
seguire lezioni musicali e linguistiche (casistiche aggiunte in sede di conversione in legge del decreto
Agosto).


L’ultimo decreto aggiunge anche la possibilità di fruizione del lavoro agile nel caso in cui sia stata
sospesa l’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.


Nel solo caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei
genitori alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni 14 disposta dall’ ATS, fruendo
di congedi retribuiti al 50% e coperti da contribuzione figurativa.


Il nuovo decreto prevede che il genitore/lavoratore possa fruire dei suddetti congedi anche nel
caso di sospensione della didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.


Per le giornate in cui un genitore fruisce delle suddette misure o anche del lavoro agile ad altro titolo
o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di
nessuno dei predetti benefici, a meno che non sia genitore di altri figli minori di 14 anni avuti da altri
soggetti che non ne usufruiscono.
Tali benefici possono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2020.


Il nuovo decreto introduce inoltre la possibilità in caso di sospensione dell’attività didattica in
presenza, per i genitori lavoratori di figli minori conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni di
astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione e tutela previdenziale in quanto non
è prevista la contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.