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FEDERAZIONE POTERI LOCALI
VARESE

Misure Urgenti a Sostegno dei Lavoratori in Condizione di Fragilità

LAVORATORI FRAGILI


D.L. 22/03/2021
N. 41 ART. 15
DIRITTO AD
ASTENERSI DAL
POSTO DI LAVORO
FINO AL
30 GIUGNO 2021
lav fragili
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LAVORATORI FRAGILI
(DIPENDENTI PUBBLICI E
PRIVATI):
lavoratore con malattia immunodepressiva, oncologica o svolge terapie salvavita, oppure in possesso di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104.
POSSONO RICHIEDERE:
- svolgimento del lavoro in modalità agile
- se la mansione ricoperta non può essere svolta in modalità agile può essere attribuita diversa mansione o prevedere svolgimento di attività di formazione
-possono richiedere un periodo di assenza dal servizio che viene equiparato al ricovero ospedaliero.
ATTESTAZIONE DI LAVORATORE
FRAGILE:
può essere rilasciata dal medico competente del lavoro, medico specialista o medico curante

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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 cd “Sostegno”, rende efficaci i contenuti dell’art. 15 con le misure urgenti a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità. Come già espresso dalla Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020 n. 178 all’art. 26 comma 1 e 2-bis e antecedentemente dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, si presta particolare attenzione ai lavoratori fragili.

L’art. 15 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 prevede la possibilità per i lavoratori fragili di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021.
Se la mansione ricoperta non può essere svolta in modalità agile può essere attribuita diversa mansione o prevedere lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In ultima ipotesi, è possibile richiedere un periodo di assenza dal servizio, equiparato al ricovero ospedaliero.
Si rammenta che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto perché equiparati al ricovero ospedaliero.

Inoltre, per i soli soggetti che percepiscono indennità di accompagnamento, è bene evidenziare che la legge in questione salvaguardia tale indennità pur equiparando i periodi di assenza a quelli di ricovero.
E’ noto, infatti, che ordinariamente i periodi di ricovero riducono in misura corrispondente al periodo di ricovero l’indennità.

Fermo restando quanto innanzi illustrato, per lavoratori fragili si intendono tutti i lavoratori in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, oppure i lavoratori in possesso di verbale di riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. La certificazione attestante il requisito di lavoratore fragile può essere rilasciata e redatta dal medico competente del lavoro, medico specialista o medico curante.